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Art. 89o

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. L’USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale.
  2. Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale. Quest’ultimo si compone di:
    1. un sistema per la rilevazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di rilevazione);
    2. un sistema per la valutazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di valutazione).
  3. I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito dei controlli della circolazione stradale.1
  4. Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati relativi ai controlli della circolazione stradale, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89p .

Footnotes

  1. La correzione della CdR dell’AF del 6 mag. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 1387).

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