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Art. 89h

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. l’organizzazione e la gestione del SIAC;
  2. la responsabilità del trattamento dei dati;
  3. il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
  4. la collaborazione con le autorità, le organizzazioni, gli importatori di veicoli e gli altri servizi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
  5. le procedure di notificazione;
  6. le procedure di rettifica dei dati;
  7. la procedura per la progettazione delle interfacce tecniche con il SIAC e per lo scambio di dati tra la Confederazione, i Cantoni e i terzi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
  8. la protezione e la sicurezza dei dati per tutti i servizi che, con sistemi autonomi per il trattamento dei dati, svolgono i compiti legati all’ammissione alla circolazione e al controllo della circolazione stradale.

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