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Art. 89e

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale

Le autorità e i servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:1

  1. 2 le autorità e i servizi autorizzati al trattamento dei dati secondo l’articolo 89d , per quanto attiene ai dati trattati in virtù di tale disposizione;
  2. 3 le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli;
  3. 4 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;
  4. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie, nell’ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai provvedimenti amministrativi;
  5. le autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli e i servizi incaricati dell’esecuzione degli esami ufficiali dei veicoli, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione e ai tipi di veicoli;
  6. l’Ufficio federale di statistica, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;
  7. l’Ufficio federale dei trasporti, nell’ambito del rilascio di autorizzazioni a esercitare le professioni di trasportatore su strada, per quanto attiene ai dati relativi all’immatricolazione dei veicoli e ai provvedimenti amministrativi;
  8. 5 l’Ufficio federale dell’energia, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli necessari per l’esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 20116sul CO2;
  9. l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia, per quanto attiene ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76);
  10. le autorità straniere competenti per il rilascio di carte del conducente, per quanto attiene ai dati relativi a tali carte;
  11. gli organi stranieri incaricati del controllo della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, per quanto attiene allo stato delle carte del conducente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  3. Originaria lett. a.

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  6. RS 641.71

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