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Art. 89d

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale

Le autorità e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC:1

  1. l’USTRA;
  2. le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre e delle licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;
  3. le autorità competenti per il razionamento del carburante e per la requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori dei veicoli;
  4. gli organi di polizia competenti per il sequestro di licenze di condurre e di licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai veicoli;
  5. 2 le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell’imposizione secondo la LIAut3, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;
  6. 4 i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la legge del 19 dicembre 19975sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;
  7. 6 i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 20107sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli;
  8. 8 le autorità competenti per l’esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 20119sul CO2, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2023 453, 2024 131;FF 2022 2323,FF 2022 2323).

  3. RS 641.51

  4. Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2023 453, 2024 131;FF 2022 2323,FF 2022 2323).

  5. RS 641.81

  6. Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  7. RS 741.71

  8. Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453;FF 2021 3026).

  9. RS 641.71

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