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Art. 79e

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Gli articoli 79a –79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.
  2. La FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la reciprocità.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207;FF 2006 2625).

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