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Art. 79d

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilità civile presso l’organismo d’indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se:
    1. l’organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell’articolo 79c ;
    2. l’assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri;
    3. il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.
  2. Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell’organismo d’indennizzo se la parte lesa:
    1. ha dato avvio in Svizzera o all’estero a un’azione legale per far valere le sue pretese; oppure
    2. ha inoltrato una richiesta d’indennizzo direttamente all’assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.

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