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Art. 79b

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l’indirizzo ai centri d’informazione di questi Paesi e al centro d’informazione di cui all’articolo 79a .
  2. Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d’assicurazione di cui al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi.
  3. I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d’attività, gli istituti d’assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conformemente all’articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d’indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d’attività nei confronti degli istituti d’assicurazione da loro rappresentati.
  4. Essi devono:
    1. essere domiciliati nel loro Paese d’attività;
    2. disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti d’assicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare integralmente le richieste d’indennizzo;
    3. essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispettivamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d’attività.
  5. Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti d’assicurazione.

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