Torna alla legge

Art. 79a

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d’indennizzo.
  2. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.
  3. Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d’informazione i dati necessari.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.