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Art. 25d

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può prevedere che i veicoli di dimensioni ridotte e a bassa velocità che non necessitano di un conducente possano essere autorizzati a circolare anche senza stabilire tratti specifici e può esonerare l’operatore di tali veicoli da determinati doveri. Disciplina le condizioni d’immatricolazione e utilizzo nonché la procedura d’immatricolazione.
  2. Il Cantone d’immatricolazione chiede il consenso dei Cantoni sul cui territorio il veicolo è utilizzato.

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