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Art. 25c

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. I veicoli a guida autonoma che non necessitano di un conducente possono essere autorizzati a circolare soltanto su tratti prestabiliti e sotto la sorveglianza di un operatore.
  2. Il Consiglio federale disciplina le altre condizioni d’immatricolazione e utilizzo, la procedura d’immatricolazione nonché i diritti e gli obblighi degli operatori.
  3. Il Cantone d’immatricolazione (art. 22) stabilisce caso per caso i tratti ed eventuali ulteriori condizioni alle quali un veicolo senza conducente può essere impiegato sui tratti in questione. Per i tratti intercantonali si accorda con i Cantoni interessati, per quelli comprendenti strade nazionali con l’USTRA.

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