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Art. 107

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della pre-sente legge.
  2. Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la respon-sabilità civile esistenti.
  3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 19321sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi.

Footnotes

  1. [CS 7 535, 555;RU 1948 478; 1949 II 1525 art. 4; 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1,1365art. 4 cpv. 6; 1962 art. 99 cpv. 3]

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