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Art. 106a

741.01LCStrFederal Act1 ott 1959Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali negli ambiti della circolazione stradale per i quali l’Assemblea federale gli ha delegato competenze normative. Vi rientrano in particolare:
    1. la rinuncia all’obbligo di conversione di licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
    2. il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
    3. l’immatricolazione di veicoli, in particolare il riconoscimento e il cambio di immatricolazione;
    4. i trasporti eccezionali transfrontalieri;
    5. lo scambio reciproco e la comunicazione di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore; i trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevedere la partecipazione di tale Stato al SIAC;
    6. l’esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;
    7. la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, l’equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie.
  2. Il Consiglio federale può approvare emendamenti dei seguenti trattati:
    1. Convenzione dell’8 novembre 19681sulla circolazione stradale;
    2. Accordo europeo del 1° maggio 19712completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968;
    3. Convenzione dell’8 novembre 19683sulla segnaletica stradale;
    4. Accordo europeo del 1° maggio 19714completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968;
    5. Accordo del 20 marzo 19585concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
    6. Accordo del 30 settembre 19576relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
    7. Accordo europeo del 1° luglio 19707relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.
  3. Può approvare emendamenti dell’allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 19998fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, per tenere conto dell’evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell’Unione europea. Può inoltre approvare ulteriori deroghe per i veicoli a propulsione alternativa, oltre a quelle concernenti il limite di peso di cui all’allegato 6 di tale Accordo, purché siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.
  4. Può delegare all’USTRA la competenza di emendare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto dell’entità delle modifiche.

Footnotes

  1. RS 0.741.10

  2. RS 0.741.101

  3. RS 0.741.20

  4. RS 0.741.201

  5. RS 0.741.411

  6. RS 0.741.621

  7. RS 0.822.725.22

  8. RS 0.740.72

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