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Art. 8asexies

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Nell’organo direttivo o amministrativo superiore del gestore della piattaforma dei dati gli interessi dei consumatori finali, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi del settore elettrico sono rappresentati in modo paritetico per un terzo ciascuno.
  2. Il gestore della piattaforma dei dati e i proprietari delle quote di quest’ultima devono essere persone distinte tra loro.
  3. Le quote del gestore della piattaforma dei dati non possono essere quotate in borsa.
  4. La maggioranza delle quote e la maggioranza dei diritti di voto devono essere detenute da persone che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

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