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Art. 8asepties

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Il gestore della piattaforma dei dati garantisce l’esercizio sicuro, performante ed efficiente di una piattaforma dei dati per lo scambio dei dati secondo l’articolo 17g LAEl.
  2. Esso offre ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio la possibilità di scaricare in un formato usuale a livello internazionale i loro dati di base nonché i dati di misurazione rilevati nel corso degli ultimi cinque anni e di renderli accessibili tramite la piattaforma dei dati in un formato leggibile meccanicamente a soggetti terzi da essi autorizzati.
  3. Pubblica in Internet in un formato leggibile meccanicamente i seguenti dati di misurazione e di base anonimizzati per ogni Comune e Cantone:
    1. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell’elettricità prelevata giornalmente, mensilmente e annualmente;
    2. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell’immissione di elettricità giornaliera, mensile e annuale in base alla tecnologia di produzione;
    3. il numero di sistemi di misurazione intelligenti installati entro la fine dell’anno e la loro quota rispetto ai dispositivi di misurazione complessivamente installati.
  4. Il gestore della piattaforma dei dati analizza regolarmente la qualità dello scambio dei dati, in particolare il rispetto dei termini e la frequenza delle successive rettifiche dei dati. Esso pubblica l’analisi in forma anonimizzata.
  5. Su richiesta comunica:
    1. alla ElCom: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma non anonimizzata per i suoi compiti di esecuzione nel quadro della LAEl;
    2. all’Ufficio federale dell’Energia (UFE): i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma pseudonimizzata per le valutazioni statistiche;
    3. 1 all’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese e all’Associazione delle aziende elettriche svizzere: i dati di misurazione e i dati di base dei consumatori finali nonché i dati di base dei gestori delle reti di distribuzione in forma non anonimizzata per la preparazione e l’esecuzione delle misure secondo la legge del 17 giugno 20162sull’approvvigionamento del Paese;
    4. 3 alle autorità cantonali: i dati di misurazione e i dati di base dei grandi consumatori in forma non anonimizzata per i compiti di esecuzione di cui all’articolo 46 capoverso 3 LEne4nonché quelli dei consumatori finali in forma pseudonimizzata per altri compiti di esecuzione secondo il diritto federale o cantonale;
    5. 5 alle università cantonali, ai politecnici federali (PF), agli istituti di ricerca del settore dei PF e alle scuole universitarie professionali: i dati di misurazione e i dati di base in forma anonimizzata per scopi di ricerca.
  6. Esso salva sulla piattaforma dei dati:
    1. i dati di base dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio in forma pseudonimizzata per i suoi compiti secondo i capoversi 1 e 2;
    2. i dati di base e di misurazione in forma anonimizzata per i suoi compiti secondo il capoverso 3;
    3. i dati di misurazione in forma pseudonimizzata per i suoi compiti secondo il capoverso 4.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 831).

  2. RS 531

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 831).

  4. RS 730.0

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 831).

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