Torna alla legge

Art. 31d

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Gli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a– 31c si applicano, al momento della loro entrata in vigore, alle procedure pendenti dinanzi alle autorità o agli organi giudiziari.
  2. Su domanda o d’ufficio, le decisioni di autorità che non sono state impugnate possono essere adeguate agli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a– 31c , se l’interesse pubblico per l’applicazione di queste disposizioni prevale sull’interesse privato per l’attuazione della decisione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.