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Art. 31c

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. I gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31a e 31b .
  2. Pubblicano queste tariffe secondo l’articolo 10 al più tardi entro il 1° aprile 2009.
  3. Rimborsano al più presto la differenza rispetto alle tariffe fatturate fino alla fine di marzo 2009, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009.

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