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Art. 19c

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. L’utilizzo garantito della flessibilità non viene rimunerato.
  2. Il gestore della rete di distribuzione informa su richiesta o almeno una volta all’anno i titolari della flessibilità sui motivi e sulla portata di questi utilizzi.
  3. Per gli utilizzi garantiti della flessibilità il gestore della rete di distribuzione può impiegare un sistema di controllo e di regolazione intelligente senza il consenso del titolare della flessibilità interessato.
  4. La limitazione forzata dell’energia prodotta annualmente nel punto di allacciamento si limita al massimo al 3 per cento.
  5. Con la partecipazione degli attori interessati i gestori di rete stabiliscono in direttive trasparenti e non discriminatorie norme che disciplinano l’attuazione tecnica della gestione dell’immissione e i processi informativi.

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