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Art. 19b

734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
  1. Il contratto tra il titolare della flessibilità e il gestore della rete di distribuzione sull’utilizzo della flessibilità disciplina almeno:
    1. l’impiego di un sistema di controllo e di regolazione;
    2. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;
    3. il canale di informazione nonché la frequenza con cui il gestore della rete di distribuzione informa il titolare della flessibilità sull’utilizzo della sua flessibilità;
    4. la rimunerazione;
    5. la durata del contratto;
    6. le modalità di disdetta.
  2. Il gestore della rete di distribuzione pubblica annualmente le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto, in particolare i tassi di rimunerazione.

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