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Art. 33

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale

L’eccezione di forza maggiore nel senso della presente legge, non potrà essere invocata nel caso di danni che si sarebbero potuti evitare facendo uso di congegni rispondenti alle prescrizioni da emanarsi in conformità dell’articolo 3 della presente legge.

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