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Art. 31

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale

Se degli impianti elettrici si danneggiano vicendevolmente, il danno cagionato dovrà essere ripartito fra loro in giusta proporzione, tenendo conto di tutte le circostanze, salvo che non sia provato che la colpa è imputabile a uno o all’altro di detti impianti.

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