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Art. 28

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Se l’impianto elettrico si compone di più parti esercitate da imprenditori differenti, la responsabilità spetta:
    1. quando il danno è stato causato e si è prodotto nella stessa parte dell’impianto, all’esercente questa parte dell’impianto;
    2. quando il danno è stato causato in una parte dell’impianto e si è prodotto in un’altra, agli esercenti le due parti, in solido fra loro.
  2. Se l’esercente della parte dove si è verificato il danno vien citato in giudizio, egli ha diritto di regresso contro l’esercente la parte dell’impianto dove si è prodotta la causa del danno.

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