Torna alla legge

Art. 26a

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Conformemente alle direttive dell’UFE, i gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV sotto forma di geodati, e trasmettono questi ultimi all’UFE.
  2. L’UFE stila un quadro globale; questo è accessibile al pubblico.
  3. Il Consiglio federale può imporre l’obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 anche per gli impianti elettrici con una tensione nominale pari o inferiore a 36 kV. Definisce i diritti di accesso a questi dati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.