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Art. 25a

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 55 e seguenti.
  2. Possono scambiarsi tali dati, se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 58 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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