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Art. 21

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale

Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 è affidato: a. all’Ufficio federale dei trasporti per: 1. gli impianti elettrici propri della ferrovia, 2. gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all’affidabilità dell’esercizio ferroviario, 3. le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; b. a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici.

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