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Art. 18d

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Se la determinazione di zone riservate o di allineamenti dà luogo a restrizioni della proprietà equivalenti a un’espropriazione, i proprietari fondiari sono integralmente indennizzati. Per il calcolo dell’indennità sono determinanti le condizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà.
  2. L’indennità è dovuta dall’impresa.
  3. L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa entro dieci anni dal giorno in cui ha effetto la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr1.
  4. Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti.
  5. L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

Footnotes

  1. RS 711

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