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Art. 16i

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. L’approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
  2. Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

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