Torna alla legge

Art. 15i

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. In collaborazione con i Cantoni interessati, l’impresa elabora di regola almeno due varianti di corridoio e presenta all’UFE la necessaria documentazione.
  2. Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d’accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare.
  3. Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione quale dato acquisito1e determina la tecnologia di trasporto da impiegare.
  4. La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l’impatto sul territorio e sull’ambiente, gli aspetti tecnici e l’economicità.

Footnotes

  1. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.