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Art. 13

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl’impianti elettrici a corrente forte.
  2. Gl’impianti stabiliti su terreno proprio, che non superano la tensione ammessa per gl’impianti domestici e che non possono dar luogo a perturbamenti d’esercizio o a pericoli in causa della vicinanza di altri impianti elettrici, sono parificati agli impianti domestici (art. 15, 16, 17, 26 e 41).

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