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Art. 1

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale

Lo stabilimento e l’esercizio degl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole specificati agli articoli 4 e 13, sono sottoposti alla superiore vigilanza della Confederazione. Questi impianti debbono essere eseguiti secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio federale.

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