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Art. 21c

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’indennità dei membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati è retta per analogia dagli articoli 8l –8t OLOGA1per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è stabilito dal DATEC.
  2. Per i presidenti del comitato della Commissione e dei comitati si applicano gli stessi importi previsti per i presidenti.
  3. Il DATEC può aumentare gli importi al massimo del 50 per cento per i membri indipendenti.

Footnotes

  1. RS 172.010.1

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