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Art. 21b

732.17OFDSFederal Council Ordinance1 feb 2008Fonte originale
  1. Le deliberazioni della Commissione, del comitato della Commissione, dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro si svolgono a porte chiuse.
  2. I membri della Commissione, del comitato della Commissione e dei comitati e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni vigenti concernenti il segreto d’ufficio e l’obbligo di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.
  3. Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale1.
  4. L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri uscenti.

Footnotes

  1. RS 311.0

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