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Art. 14a

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di:
    1. un contributo d’investimento per la prospezione di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. a LEne);
    2. un contributo d’investimento per lo sfruttamento di un serbatoio geotermico (art. 27b cpv. 1 lett. b LEne);
    3. un contributo per l’impiego diretto della geotermia ai fini della produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO2).
  2. L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 1 LEne).

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