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Art. 14

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
    1. le approvazioni dei piani;
    2. i permessi d’esercizio;
    3. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi;
    4. 1 le decisioni in relazione all’obbligo di trasporto per terzi.
  2. L’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:
    1. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 2 febbraio 20002sugli impianti di trasporto in condotta (OITC);
    2. la vigilanza tecnica sull’esercizio secondo l’articolo 24 OITC;
    3. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° giu. 2015, in vigore dal 13 mag. 2015 (RU 2015 1427).

  2. [RU 2000 746; 2006 4889all. 2 n. 4; 2008 2745all. n. 4; 2013 749III; 2015 4791all. n. 1.RU 2019 2205art. 35]. Vedi ora l'O del 26 giu. 2019 (RS 746.11 ).

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