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Art. 12

730.05OE-EnFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. I costi dell’UFE non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza.
  2. Questi costi comprendono in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività: 1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali, 2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il perfezionamento relativi; b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).

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