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Preamble

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoverso 3 della legge federale dell’8 marzo 19601sulle strade nazionali (LSN);
visti gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 14 capoverso 2, 17b capoverso 2 e 38 della legge federale del 22 marzo 19852concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),3 ordina:

Footnotes

  1. RS 725.11

  2. RS 725.116.2

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

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