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Art. 1

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:
    1. il finanziamento delle strade nazionali;
    2. i contributi ai costi delle strade principali;
    3. i contributi ai provvedimenti intesi a migliorare l’infrastruttura di trasporto nelle città e negli agglomerati;
    4. i contributi non vincolati a opere.1
  2. Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

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