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Art. 4

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Sono opere militari ai sensi dell’articolo 48 LSN:
  2. le costruzioni e gli impianti militari con i loro accessori che servono:
    1. al rafforzamento del terreno (opere fortificate, barricate anticarro ecc.),
    2. alle telecomunicazioni (impianti telefonici e radiofonici ecc.),
    3. all’aviazione militare (aerodromi militari ecc.);
  3. le opere militari sotterranee con i loro impianti d’esercizio e di sicurezza (condotte, vie d’accesso, mascheramenti ecc.);
  4. gli impianti di distruzione delle opere minate.
  5. Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di opere militari limitate o sensibilmente pregiudicate nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L’esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento.
  6. I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari.

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