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Art. 3

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l’adempimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio.

Footnotes

  1. RS 451

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