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Art. 32

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’USTRA provvede all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
  2. Emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’Amministrazione federale.
  3. Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro.1
  4. D’intesa con il DFF e il CDF emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.2
  5. L’ARE esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2017 (RU 2017 6801). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

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