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Art. 31

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.
  2. I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:
    1. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;
    2. 40 per cento, secondo gli oneri stradali dei Cantoni.
  3. Per la determinazione della lunghezza e degli oneri stradali si applicano gli articoli 29 e 30. Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 2 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.

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