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Art. 23

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La pianificazione e la realizzazione dei programmi d’agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell’opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma.
  2. L’ente responsabile garantisce l’obbligatorietà del programma d’agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata.

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