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Art. 22

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

La partecipazione della Confederazione a un programma d’agglomerato non supera l’importo massimo stanziato dall’Assemblea federale e ammonta, in funzione dell’efficacia globale del programma, al 30–50 per cento della somma dei seguenti importi:

  1. importi dei costi computabili documentati secondo l’articolo 21;
  2. importi del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale per:

1. provvedimenti secondo l’articolo 21a di programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione,

2. pacchetti di provvedimenti di modesta entità secondo l’articolo 21b di programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione.

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