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Art. 21a

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Per i programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione, nelle seguenti categorie i contributi federali per provvedimenti con costi d’investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:1
    1. 2 traffico lento (traffico pedonale e ciclistico);
    2. riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
    3. 3 gestione dei trasporti;
    4. riqualifica di fermate di tram e autobus.
  2. Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), disciplina l’importo dei costi d’investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait.4
  3. Disciplina il calcolo dei contributi federali forfetari o ne determina le aliquote. Il calcolo e la determinazione delle aliquote si basano sulla qualità concettuale dei provvedimenti e sui costi standardizzati per unità di prestazione.
  4. In casi giustificati, il DATEC può rinunciare alla forfetizzazione e calcolare il contributo federale secondo l’articolo 21.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

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