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Art. 21

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Per il calcolo dei contributi federali sono computabili i seguenti costi:
    1. i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
    2. i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
    3. i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
    4. 1 i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente, del clima e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.
  2. Non sono computabili:
    1. i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
    2. indennità versate ad autorità e commissioni;
    3. i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 445).

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