La prestazione della Confederazione ai Cantoni avviene sotto forma di contributi globali.
I contributi globali sono calcolati in base a:
la lunghezza delle strade;
l’intensità del traffico, che ingloba anche il carico ambientale;
l’altitudine e il carattere di strada di montagna.
Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825;FF 2015 1717). ↩
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