Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.1
La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d’importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali.
Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per:
il traffico di transito nazionale o internazionale;
il promovimento del turismo;
il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche.
Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali:
importanti strade di transito, collegate con corrispondenti strade estere;
strade che collegano strade nazionali e città, nonché regioni o parti del Paese;
strade d’accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II n. 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
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