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Art. 52

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell’allegato 3.1
  2. Se mutano le condizioni, l’USTRA può modificare l’allegato.2
  3. I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell’USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.
  4. I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall’USTRA.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

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