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Art. 51

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. L’USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all’informazione stradale per le strade nazionali.
  2. Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.
  3. Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.
  4. Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.
  5. Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi). anche negli impianti accessori.

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