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Art. 41

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l’USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.
  2. I Cantoni informano periodicamente l’USTRA sullo stato dei lavori. Quest’ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.
  3. I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla circolazione del tratto interessato.

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