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Art. 40

725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione dell’USTRA le seguenti commesse:
    1. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
    2. 1 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
  2. L’USTRA decide dell’approvazione entro un mese.
  3. Le altre commesse devono essere rese note all’USTRA prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.
  4. Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell’Accordo GATT2.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

  2. RS 0.632.231.422

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

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